Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 dic 1988
1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca di specie diverse dai gamberetti alle navi battenti bandiera di uno dei paesi di cui all'allegato I, punto 3. Il numero massimo di tali licenze è indicato per ciascun paese al punto 3 dall'allegato I. 2. Il rilascio delle licenze destinate alla pesca dei lutianidi è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interessata di sbarcare almeno il 75 % delle catture nel dipartimento francese della Guiana. 3. Il rilascio delle licenze per la pesca degli squali è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interessata di sbarcare almeno il 50 % delle catture nel dipartimento francese della Guiana.
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