Art. 18

Art. 18

In vigore dal 9 dic 1988
Le licenze valide il 31 dicembre 1988 ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3982/87 possono essere prorogate, a richiesta delle autorità del paese interessato, sino al 31 gennaio 1989. Le licenze così prorogate sono imputate, durante il periodo della proroga, al numero di licenze corrispondenti fissato all'allegato I senza che questo totale possa essere oltrepassato.
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