Art. 17

Art. 17

In vigore dal 9 dic 1988
1. Se durante un mese la Commissione non riceve le informazioni di cui all', paragrafo 1, relative alle navi in possesso della licenza di cui agli , tale licenza è revocata. 2. Se una nave in possesso di una licenza di cui all' non ne fa uso per un periodo di un mese, tale licenza è revocata, salvo - se la nave sia in riparazione, - in caso di forza maggiore.
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