Art. 15

Art. 15

In vigore dal 9 dic 1988
1. Le autorità francesi prendono gli opportuni provvedimenti ivi comprese le visite periodiche delle navi per assicurare il rispetto degli obblighi del presente regolamento. 2. In caso di infrazioni debitamente accertate, le autorità francesi comunicano immediatamente alla Commissione e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data alle quale l'infrazione è stata constatata, il nome della nave in questione e i provvedimenti eventualmente adottati. Articolo 16 1. Le licenze delle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso l'obbligo di sbarcare tutte la catture o parte di esse stipulato con un contratto di cui agli , possono essere ritirate. Nessuna licenza viene accordata a questa nave per un periodo compreso tra 4 e 12 mesi a decorrere dalla data in cui è stata commessa l'infrazione. 2. In caso di esercizio della pesca nella zona di cui all' da parte di una nave senza licenza valida, appartenente ad un armatore o la cui gestione è assicurata da una persona fisica o giuridica che possiede o gestisce una o più altre navi alle quali sono state rilasciate licenze, una delle licenze suddette può essere revocata. 3. Il rilascio di una licenza può essere rifiutato durante il periodo di cui al paragrafo 1 ad una o più navi appartenenti ad un armatore che possegga una nave alla quale una licenza sia stata ritirata in base al presente articolo o che abbia pescato senza licenza nella zona prevista all'.
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