Art. 10
In vigore dal 9 dic 1988
1. La pesca dei gamberetti Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m. Le catture accessorie sono autorizzate nella pesca dei gamberetti da parte di navi fornite di rete da traino.
2. La pesca dei tonni è autorizzata solo alle navi che utilizzano lenze di fondo.
3. La pesca dei lutianidi è autorizzata solo alle navi che utilizzano lenze di fondo o gabbie.
4. La pesca degli squali è autorizzata solo alle navi che utilizzano reti da traino con maglie minime di 100 mm ed è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.
Storico versioni
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