Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988. Per la Commissione Frans Andriessen Vicepresidente [1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. [2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. [3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11. [4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88. [5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101. [6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. [7] GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. [8] GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13. [] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. --------------------------------------------------
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