Art. 2
In vigore dal 9 nov 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.
Per la Commissione
Frans Andriessen
Vicepresidente
[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
[3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.
[4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.
[5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.
[6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.
[7] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 9.
[8] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.
[] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14
--------------------------------------------------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3496:oj#art-2