Art. 1 · 1.   All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68 è aggiunto il testo della seguente lettera c):

Art. 1

1.   All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68 è aggiunto il testo della seguente lettera c):

In vigore dal 9 nov 1988
«c) che i formaggi abbiano un tenore di radioattività non superiore ai livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (14). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2.   All' del regolamento (CEE) n. 685/69 è aggiunto il testo del seguente punto 3: «3.   Il burro ha un tenore di radioattività non superiore al livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (15). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 3.   All'articolo 23, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 è aggiunto il testo seguente: «ed il cui tenore di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (16). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 4.   All', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 625/78 è aggiunto il testo della seguente lettera e): «e) ed il cui tenore di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti. d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (17). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 5.   All', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1362/87 è aggiunto il testo della seguente lettera e): «e) rispetti, in materia di radioattività, i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (18). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3493:oj#art-1