Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1988. Per la Commissione Cockfield Vice presidente [1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. [2] GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10. -------------------------------------------------- ALLEGATO Classificazione della merce | Classificazione | Motivazione | (1) | (2) | (3) | 1.Apparecchio elettromeccanico per uso alimentare, del peso complessivo di 9 kg, con una potenza pari a 1000 watt, provvisto di vaschetta di 3,5 litri | Codice NC 84388099 | La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo dei codici NC 8438 e 84388099 Questo apparecchio per la sua potenza e le sue capacità non può essere considerato un apparecchio per uso domestico e pertanto non può essere compreso nel testo della voce 8509 | 2.Sistema elettronico di stampa che si basa su dati numerici | Codice NC 84729090 | La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo dei codici NC 8472 e 84729090 Un raggio laser scarica selettivamente su una superficie elettrosensibile preventivamente impressa l'immagine voluta. Particelle di inchiostro in polvere caricate negativamente vengono in seguito applicate sul fotoricevente ed ivi aderiscono nelle zone positive per costituire l'immagine prevista. Questa immagine viene allora trasferita su un foglio di carta caricato positivamente e viene infine fissata con procedimento termico. La voce 9009 non può quindi essere presa in considerazione in quanto i documenti stampati sono ricavati da dati numerici e non da documenti originali fotocopiati | --------------------------------------------------
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