Art. 2
In vigore dal 28 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
(2) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.
(4) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 23.
Storico versioni
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