Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 ott 1988
All'articolo 15, paragrafo 6, terzo comma e all'articolo 19, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1546/88, i termini « cinque mesi » sono sostituiti con i termini « otto mesi ».
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