Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 19. (5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4. (6) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.
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