Art. 1
Il testo dei paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 27 ott 1988
« 2. Gli Stati membri comunicano per telescritto o per telefax alla Commissione anteriormente al giovedì di ogni settimana la stima dei quantitativi acquistati all'intervento nel corso della settimana precedente.
3. Entro il 21 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, relativamente al mese precedente,
- i dati concernenti i quantitativi settimanali e mensili acquistati all'intervento, ripartiti per prodotti e qualità definiti sulla base della tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (*);
- i quantitativi dei singoli prodotti disossati e non disossati per i quali è stato concluso un contratto di vendita nel corso del mese di cui si tratta;
- i quantitativi dei singoli prodotti disossati e non disossati per i quali nel corso del mese di cui si tratta è stato rilasciato un ordine di prelievo o simile documento;
- l'entità delle scorte, sia non impegnate che reali, alla fine del mese relativamente ai singoli prodotti non disossati, con indicazione della struttura per età delle scorte non impegnate.
4. Gli Stati membri comunicano, non oltre la fine di ogni mese, relativamente al mese precedente,
- i quantitativi dei singoli prodotti disossati ottenuti da carni bovine non disossate acquistate all'intervento nel corso del mese di cui si tratta;
- le scorte non impegnate e reali alla fine del mese di cui si tratta, dei singoli prodotti disossati, con indicazione della struttura per età delle scorte non impegnate.
5. Ai fini del presente articolo:
- scorte « non impegnate » significa scorte non ancora soggette a un contratto di vendita;
- scorte « reali » significa il totale delle scorte « non impegnate » e delle scorte soggette ad un contratto di vendita, ma non ancora prese a carico.
(*) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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