Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ott 1988
Con efficacia dal 1o luglio 1988, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia del presente regolamento
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3383:oj#art-1