Art. 1
In vigore dal 25 ott 1988
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) IV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissible assegnato alla Comunità per il 1988.
La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) IV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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