Art. 5
In vigore dal 24 ott 1988
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .
ESSO E APPLICABILE A DECORRERE DAL 1O GENNAIO 1988 .
IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .
FATTO A BRUXELLES, IL 24 OTTOBRE 1988 .
PER LA COMMISSIONE
FRANS ANDRIESSEN
VICEPRESIDENTE
( 1 ) GU N . L 55 DELL'1 . 3 . 1986, PAG . 106 .
( 2 ) GU N . L 201 DEL 24 . 7 . 1986, PAG . 3 .
( 3 ) GU N . L 57 DELL'1 . 3 . 1986, PAG . 1 .
( 4 ) GU N . L 371 DEL 30 . 12 . 1987, PAG . 33 .*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3296/88 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 1988
che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo a causa dell'introduzione della nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1471/88 (2), in particolare l'articolo 15,
considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione procedere agli adattamenti di natura tecnica degli atti comunitari che fanno riferimento alla nomenclatura combinata; che le modifiche di carattere sostanziale sono state effettuate secondo la procedura stabilita nei relativi atti agricoli della Commissione o del Consiglio;
considerando che, di conseguenza, è opportuno formulare le designazioni delle merci e i numeri tariffari che figurano in taluni regolamenti relativi alle adesioni negli stessi termini della nomenclatura combinata; che tali adeguamenti non richiedono alcuna modifica sostanziale;
considerando che, dato il numero e il contenuto dei testi che necessitano un tale adeguamento, è opportuno raggruppare in un unico regolamento la totalità delle modifiche da adottare,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Storico versioni
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Proeli:reg:1988:3296:oj#art-5