Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ott 1988
All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Le modalità di applicazione relative ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegati II del trattato, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80, e alle patate di primizia di cui ai codici NC 0701 90 51 e 0701 90 59, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72; il comitato di gestione istituito da questo regolamento è competente. »
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