Art. 2
In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regoamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
Storico versioni
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