Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (4) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1.
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