Art. 2
In vigore dal 24 ott 1988
1. Con effetto al 1o gennaio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Danimarca 122,4
Germania 99,7
Grecia 80,7
Francia 114,3
Irlanda 91,3
Italia 84,1
Paesi Bassi 98,5
Regno Unito 103,1
2. Con effetto al 16 maggio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Danimarca 133,2
Grecia 91,6
Irlanda 101,8
Italia 93,4
3. Con effetto al 1o luglio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Danimarca 125,5
Germania 100,0
Grecia 87,8
Francia 113,8
Irlanda 94,4
Italia 85,4
Paesi Bassi 96,8
Regno Unito 116,9
4. Con effetto al 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Grecia 95,4
Francia 119,7
Irlanda 103,8
Italia 90,9
5. Con effetto al 1o gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Danimarca 128,9
Germania 100,8
Paesi Bassi 98,6
Regno Unito 120,2
6. Con effetto al 16 maggio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Grecia 103,6
Irlanda 109,5 7. Con effetto al 1o luglio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Danimarca 131,2
Germania 111,5
Grecia 99,0
Francia 116,4
Irlanda 113,7
Italia 91,6
Paesi Bassi 108,0
Regno Unito 124,6
8. Con effetto al 16 novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Grecia 104,7
Italia 99,5
9. Con effetto al 1o gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:
Danimarca 135,2
Germania 111,8
Francia 119,7
Irlanda 116,9
Paesi Bassi 108,4
Regno Unito 124,6
10. Con effetto al 1o maggio 1983, il coefficiente correttore appplicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, è fissato come segue per il paese qui appresso indicato:
Grecia 118,5
11. Con effetto al 16 maggio 1983, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto è fissato come segue per il paese qui appresso indicato:
Italia 106,7
12. Con effetto al 1o luglio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3294:oj#art-2