Art. 2
In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 60.
Storico versioni
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