Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18. (2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2. (3) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.
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