Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ott 1988
In caso di utilizzazione di sistemi informatizzati, o quando le merci in questione formano oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, gli Stati membri possono consentire che siano apportate variazioni di forma nella presentazione degli elementi richiesti per la determinazione del valore in dogana. (*) GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 5 ». 3. L'allegato è sostituito conformemente all'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3272:oj#art-3