Art. 3
In vigore dal 24 ott 1988
In caso di utilizzazione di sistemi informatizzati, o quando le merci in questione formano oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, gli Stati membri possono consentire che siano apportate variazioni di forma nella presentazione degli elementi richiesti per la determinazione del valore in dogana.
(*) GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 5 ».
3. L'allegato è sostituito conformemente all'allegato.
Storico versioni
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