Art. 2
In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.
Tuttavia, dichiarazioni su formulari corrispondenti al modello allegato al regolamento (CEE) n. 1496/80, quale esistente prima di detta data, possono essere accettate fino al 31 dicembre 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50.
(3) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.
(4) GU n. L 345 dell'8. 12. 1983, pag. 14.
Storico versioni
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