Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Tuttavia, dichiarazioni su formulari corrispondenti al modello allegato al regolamento (CEE) n. 1496/80, quale esistente prima di detta data, possono essere accettate fino al 31 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50. (3) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16. (4) GU n. L 345 dell'8. 12. 1983, pag. 14.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3272:oj#art-2