Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (4) GU n. L 257 del 17. 9. 1988, pag. 36. (5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3271:oj#art-2