Art. 1
Il testo dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 24 ott 1988
« Articolo 10
1. In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro e i prodotti di cui al codice NC 2309 10, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori al 50 %, è valido a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 fino alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.
2. Tuttavia, la durata di validità di tale titolo non può superare i quattro mesi calcolati a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80.
3. In deroga al disposto dell'articolo 43, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3183/80, la domanda o le domande di titolo non possono essere presentate più di quattro giorni lavorativi prima della data limite per la presentazione delle offerte nell'ambito della gara.
4. In deroga al disposto dell'articolo 43, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine massimo tra la data limite per la presentazione delle offerte e l'informazione che il richiedente è tenuto a comunicare all'organismo emittente sul risultato dell'aggiudicazione a norma delle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 5 di detto articolo, è pari a 6 giorni lavorativi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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