Art. 2
In vigore dal 21 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 5.
Storico versioni
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