Art. 7

Art. 7

In vigore dal 21 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 2. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
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