Art. 6

Art. 6

In vigore dal 21 ott 1988
Le importazioni di cereali effettuate nell'ambito del presente regolamento sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato agli operatori che ne fanno richiesta. Tuttavia, il rilascio di un titolo non richiesto nell'ambito della procedura di gara ha luogo il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 274 dell'atto di adesione.
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