Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 1988
1. L'importazione in Portogallo di cereali di cui all', lettera a) del regolamento (CEE) n. 2727/75, salvo il frumento tenero, provenienti dai paesi terzi, è subordinata all'applicazione di un prelievo d'importo pari al prezzo d'entrata stabilito dalle autorità portoghesi, ridotto del prezzo cif stabilito dalle stesse autorità in base a criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa comunitaria. Il prezzo d'entrata a tal fine stabilito all'inizio della campagna può essere in seguito differenziato per prodotto o per periodo, in funzione delle necessità di smaltimento della produzione nazionale. I prelievi prefissati sono adeguati in funzione del prezzo di entrata in vigore al momento dell'importazione. 2. Il prelievo calcolato a norma del paragrafo 1 si applica anche se inferiore a quello stabilito per la Comunità nel suo insieme in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
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