Art. 1 · L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

Art. 1

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

In vigore dal 20 ott 1988
1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica, in appresso denominata »zona" delimitata dalle coordinate seguenti: - costa meridionale dell'Inghilterra a 02°00 longitudine ovest, - 49°30 latitudine nord e 02°00 longitudine ovest, - 49°30 latitudine nord e 07°00 longitudine ovest, - 52°00 latitudine nord e 07°00 longitudine ovest, - costa occidentale del Galles a 52°00 latitudine nord, salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso, delle quantità totali di sgombri e altre specie che si trovano a bordo e che sono state pescate nella zona. » 2) Al paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente: « Il presente articolo cessa di essere applicabile il 1o gennaio 1992, a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, non decida altrimenti al massimo il 30 novembre 1991, alla luce della situazione dello stock occidentale si sgombri. »
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