Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
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