Art. 2
In vigore dal 18 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
Storico versioni
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