Art. 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2915/86 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 18 ott 1988
« 1. Le azioni comuni instaurate da:
- il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (4),
- il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (6),
- il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87,
- il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (8), e
- gli articoli 13, 14 e 36 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (10),
sono applicabili alle Isole Canarie.
(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
(8) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.
(9) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(10) GU n. L 198 del 26. 7. 21988, pag. 1. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3240:oj#art-1