Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 ott 1988
1. L'aiuto alla produzione pagato o pagabile per il concentrato di pomodoro avente un tenore di materia secca inferiore al 93 %, ottenuto da pomodori coltivati in Grecia nelle campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986, è maggiorato dell'importo stabilito nell'allegato per i prodotti contenuti in imballaggi dalle dimensioni ivi indicate. 2. La maggiorazione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è versata soltanto al trasformatore che ne faccia richiesta. La relativa domanda deve essere presentata alle autorità competenti entro e non oltre il 30 novembre 1988.
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