Art. 2
In vigore dal 18 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988, eccezione fatta per il punto 3 dell'.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente la campagna presa in considerazione. » // //
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11. (6) GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8. (7) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20. (8) GU n. L 198 del
Storico versioni
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