Art. 1
In vigore dal 17 ott 1988
1. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate di cui all'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.
2. Il prezzo minimo all'importazione può essere fissato per i prodotti in imballaggi immediati aventi un peso netto determinato.
3. Al fine di evitare distorsioni negli scambi tra gli Stati membri, la Commissione può fissare un coefficiente monetario per adeguare il prezzo minimo espresso in moneta nazionale.
Storico versioni
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