Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 ott 1988
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1988. La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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