Art. 1
IL regolamento (CEE) n. 2083/80 è modificato come segue:
In vigore dal 7 set 1988
1. All'articolo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, in deroga alle disposizioni precedenti del presente articolo, le unioni devono comportare una superficie colturale minima, una cifra d'affari e una percentuale del volume nazionale di produzione i cui valori sono indicati ai punti III e IV dell'allegato. In Spagna per ciò che riguarda i prodotti elencati nell'allegato, nonché altri prodotti, le unioni devono essere composte di almeno cinque associazioni riconosciute ed avere un'estensione territoriale corrispondente al minimo a quella di una comunità autonoma. In Portogallo, le unioni devono essere composte dal numero minimo di associazioni di produttori riconosciute fissato al punto IV dell'allegato e da almeno tre associazioni riconosciute e devono avere un'estensione territoriale corrispondente al minimo a quella di un "distretto". »
2. Nell'allegato è aggiunta la tabella figurante nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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