Art. 12

Art. 12

In vigore dal 7 set 1988
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la prima volta alle spese del mese di ottobre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6. (5) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1. (7) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 9. (1) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

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