Art. 1
In vigore dal 7 set 1988
1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell', paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto.
3. Ogni Stato membro provvede alla corretta gestione dei mezzi finanziari mobilizzati conformemente all', paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70 e procede alla loro ripartizione fra i servizi e organismi pagatori al fine di consentire un ritmo di pagamento analogo per tutte le spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2776:oj#art-1