Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 set 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 103. (2) GU n. L 86 del 30. 3. 1988, pag. 1.
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