Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 set 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 23.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2761:oj#art-3