Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35. (3) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71. (4) GU n. L 56 dell'1. 3. 1988, pag. 22.
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