Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 ago 1988
Se l'imbottigliamento del succo di uve, eventualmente mescolato con altri prodotti, viene effettuato nella Comunità da una persona diversa dal trasformatore, entro i sette giorni successivi alla ricezione del prodotto, l'imbottigliatore trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico. Al più tardi due settimane dopo la sua ricezione, l'autorità competente del luogo di scarico o il servizio abilitato rinvia detta copia debitamente vistata al trasformatore/speditore del succo di uve. Tuttavia, se l'imbottigliatore o il trasformatore lo richiede, la copia del documento di accompagnamento debitamente vistata gli viene trasmessa direttamente dall'autorità competente o dal servizio abilitato del luogo di scarico.
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