Art. 4
1. Per ogni campagna è fissato un aiuto:
In vigore dal 25 ago 1988
- per le uve,
- per i mosti di uve,
- per i mosti di uve concentrati elaborati.
2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è pari al 35 % degli importi dell'aiuto fissati per la campagna considerata; l'importo corrispondente a detta parte viene trattenuto al momento della concessione dell'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore soltanto il 65 % degli aiuti fissati.
Storico versioni
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