Art. 12
Entro dieci giorni prima della fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione:
In vigore dal 25 ago 1988
a) i quantitativi di materie prime per i quali è stato chiesto un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola da cui provengono;
b) i quantitativi di materie prime per i quali è stato concesso un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola dalla quale provengono.
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