Art. 6
In vigore dal 25 ago 1988
Entro il 30 novembre successivo al termine della campagna considerata gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero dei produttori che hanno beneficiato dell'aiuto, i quantitativi di vino che sono stati oggetto di arricchimento e i quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati utilizzati a tale fine ed espressi in % vol potenziale/hl.
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