Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 ago 1988
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità relative all'aiuto di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. L'aiuto è concesso ai produttori di vini da tavola o di vqprd che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità, ad eccezione del Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione, per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, e all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (3). 2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti, nella campagna precedente a quella considerata, agli obblighi previsti dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto ai loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati dai regolamenti (CEE) n. 2352/87 (4), (CEE) n. 2353/87 (5), e (CEE) n. 441/88 (6) della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 1596/88 (7) della Commissione.
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