Art. 9

Art. 9

In vigore dal 24 ago 1988
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre della campagna in causa, l'elenco degli elaboratori e i quantitativi di mosti di uve concentrati, espressi in % vol potenziale e in ettolitri, per i quali è stato versato l'aiuto.
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